(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 269)
                              Art. 269. 
Collegamenti   diretti   messi   a   disposizione   dell'utenza   dai
                            concessionari 
 
  Fermo restando il  disposto  degli  articoli  261  e  seguenti  del
presente decreto, i collegamenti diretti di cui agli articoli stessi,
possono essere messi a disposizione dell'utenza dai concessionari dei
pubblici servizi di telecomunicazioni. 
  Le norme, modalita' e condizioni  da  osservare  nei  rapporti  fra
Amministrazione  e  concessionari  sono  stabilite  con   convenzione
approvata  con   decreto   del   Ministro   per   le   poste   e   le
telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.