Art. 269. Collegamenti diretti messi a disposizione dell'utenza dai concessionari Fermo restando il disposto degli articoli 261 e seguenti del presente decreto, i collegamenti diretti di cui agli articoli stessi, possono essere messi a disposizione dell'utenza dai concessionari dei pubblici servizi di telecomunicazioni. Le norme, modalita' e condizioni da osservare nei rapporti fra Amministrazione e concessionari sono stabilite con convenzione approvata con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.