Art. 27. Servizi espletati dall'Amministrazione postale L'Amministrazione esercita i seguenti servizi: a) raccolta, trasporto e distribuzione delle corrispondenze; b) trasporto e distribuzione dei picchi. L'Amministrazione esercita anche i servizi accessori e gli altri indicati nel regolamento o che le siano affidati mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri.