(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 27)
                              Art. 27. 
           Servizi espletati dall'Amministrazione postale 
 
  L'Amministrazione esercita i seguenti servizi: 
    a) raccolta, trasporto e distribuzione delle corrispondenze; 
    b) trasporto e distribuzione dei picchi. 
  L'Amministrazione esercita anche i servizi accessori  e  gli  altri
indicati nel regolamento o che le siano affidati mediante decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste  e
le telecomunicazioni, di concerto con quello per il  tesoro,  sentito
il Consiglio dei Ministri.