(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 270)
                              Art. 270. 
           Durata minima per l'uso di collegamenti diretti 
 
  L'uso dei collegamenti diretti per trasmissioni di tipo telegrafico
e' ammesso, di norma, per un periodo non inferiore ad un anno  e  con
caratteristiche di continuita' per tutte le 24 ore. 
  Tuttavia, subordinatamente alle esigenze del  traffico  della  rete
pubblica  a  commutazione,  puo'  essere  consentito  l'uso  a  tempo
parziale dei suddetti collegamenti per talune ore della giornata  con
un minimo di un'ora. 
  Per periodi di utilizzazione da 8 a 24 ore giornaliere,  il  canone
e' dovuto per intero; per periodi minori di  8  ore  giornaliere,  si
applica 1/8 del canone base previsto per 24 ore, moltiplicato per  il
numero delle ore di utilizzazione  ed  aumentato  di  1/4  d'ora  per
ciascun periodo di utilizzazione. 
  Per utilizzazioni di durata  inferiore  ai  90  giorni,  il  canone
previsto in base ai commi precedenti  e'  maggiorato  del  50%;  tale
maggiorazione non si applica alle amministrazioni militari. 
  Per l'uso invece di mezzi  trasmissivi  urbani,  di  durata  sempre
inferiore ai 90 giorni, il relativo canone viene stabilito in maniera
forfettaria. Si  considerano  urbani  i  mezzi  trasmissivi  compresi
nell'ambito di una stessa rete telefonica urbana. 
  Le utilizzazioni temporanee di cui ai  precedenti  commi  hanno  di
norma carattere di continuita' per tutte le  24  ore:  solo  in  casi
eccezionali esse possono  essere  consentite  per  talune  ore  della
giornata,  con  un   minimo   di   un'ora   continuativa   e   sempre
subordinatamente alle esigenze di  traffico  della  rete  pubblica  a
commutazione.