Art. 270. Durata minima per l'uso di collegamenti diretti L'uso dei collegamenti diretti per trasmissioni di tipo telegrafico e' ammesso, di norma, per un periodo non inferiore ad un anno e con caratteristiche di continuita' per tutte le 24 ore. Tuttavia, subordinatamente alle esigenze del traffico della rete pubblica a commutazione, puo' essere consentito l'uso a tempo parziale dei suddetti collegamenti per talune ore della giornata con un minimo di un'ora. Per periodi di utilizzazione da 8 a 24 ore giornaliere, il canone e' dovuto per intero; per periodi minori di 8 ore giornaliere, si applica 1/8 del canone base previsto per 24 ore, moltiplicato per il numero delle ore di utilizzazione ed aumentato di 1/4 d'ora per ciascun periodo di utilizzazione. Per utilizzazioni di durata inferiore ai 90 giorni, il canone previsto in base ai commi precedenti e' maggiorato del 50%; tale maggiorazione non si applica alle amministrazioni militari. Per l'uso invece di mezzi trasmissivi urbani, di durata sempre inferiore ai 90 giorni, il relativo canone viene stabilito in maniera forfettaria. Si considerano urbani i mezzi trasmissivi compresi nell'ambito di una stessa rete telefonica urbana. Le utilizzazioni temporanee di cui ai precedenti commi hanno di norma carattere di continuita' per tutte le 24 ore: solo in casi eccezionali esse possono essere consentite per talune ore della giornata, con un minimo di un'ora continuativa e sempre subordinatamente alle esigenze di traffico della rete pubblica a commutazione.