(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 272)
                              Art. 272. 
Canoni dovuti per la manutenzione di palificazioni, linee ed apparati
                              di terzi 
 
  Le amministrazioni statali, gli enti ed i privati nei confronti dei
quali  l'Amministrazione  delle  poste  e   delle   telecomunicazioni
effettua la manutenzione di  palificazioni  e  linee  telegrafiche  e
telefoniche,  nonche'  di  apparati  telegrafici  di  proprieta'  dei
medesimi,  sono  tenuti  a  corrispondere  i   relativi   canoni   di
manutenzione. 
  Tali canoni sono stabiliti con la procedura  fissata  dall'articolo
263 del presente decreto. 
  Resta ferma la facolta' dell'Amministrazione di accordare riduzioni
sui canoni di manutenzione nei confronti degli enti di cui  al  primo
ed ultimo comma del precedente art. 268 ed alle  condizioni  indicate
nell'articolo medesimo.