(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 274)
                              Art. 274. 
                 Manutenzione a carattere temporaneo 
 
  I canoni di  manutenzione  di  cui  al  precedente  art.  272  sono
applicabili  solo   quando   la   manutenzione   e'   affidata   alla
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni  con  carattere
di continuita' e comunque per un periodo non inferiore a 120  giorni;
per periodi minori sono rimborsate le spese a pie' di lista,  al  cui
importo vanno aggiunte le quote di surrogazione del  personale  e  la
quota di spese generali. 
  Per la  manutenzione  di  palificazioni  sulle  quali  sono  posati
conduttori di proprieta' di piu' enti o privati, l'intero  canone  di
manutenzione della palificazione e'  corrisposto  all'Amministrazione
dal proprietario della palificazione, salvo rivalsa nei confronti  di
terzi che utilizzano la palificazione. 
  I proprietari dei  singoli  conduttori  corrispondono  direttamente
all'Amministrazione il canone di manutenzione relativo ai  conduttori
stessi.