(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 275)
                              Art. 275. 
                        Canoni di concessione 
 
  Il canone annuo da pagarsi allo Stato dai concessionari  telefonici
a norma dell'art. 188 non potra' essere stabilito in misura inferiore
al quattro per cento degli introiti lordi  delle  rispettive  aziende
telefoniche, risultanti dal bilancio annuale.