(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 276)
                              Art. 276. 
              Concessioni ad uso privato - Definizione 
 
  La concessione  di  linee  telefoniche  private  e'  limitata  alla
corrispondenza tra i fondi del medesimo concessionario o tra fondi di
uno o di altro  concessionario,  ed  e'  data  ad  uso  esclusivo  di
determinate persone o enti per le comunicazioni  che  interessino  le
persone e gli enti stessi, secondo i criteri stabiliti dal precedente
art. 214. 
  Le linee suddette non possono venire  poste  in  comunicazione  con
altre linee telefoniche private, salvo il caso in cui il collegamento
avvenga per  il  servizio  di  elettrodotti,  oleodotti,  acquedotti,
gasdotti,  fra  loro   interconnessi,   anche   se   appartenenti   a
concessionari diversi. 
  Le linee telefoniche private, adibite ad un  determinato  servizio,
non possono essere  collegate  con  quelle  adibite  ad  un  servizio
diverso.