Art. 276. Concessioni ad uso privato - Definizione La concessione di linee telefoniche private e' limitata alla corrispondenza tra i fondi del medesimo concessionario o tra fondi di uno o di altro concessionario, ed e' data ad uso esclusivo di determinate persone o enti per le comunicazioni che interessino le persone e gli enti stessi, secondo i criteri stabiliti dal precedente art. 214. Le linee suddette non possono venire poste in comunicazione con altre linee telefoniche private, salvo il caso in cui il collegamento avvenga per il servizio di elettrodotti, oleodotti, acquedotti, gasdotti, fra loro interconnessi, anche se appartenenti a concessionari diversi. Le linee telefoniche private, adibite ad un determinato servizio, non possono essere collegate con quelle adibite ad un servizio diverso.