(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 277)
                              Art. 277. 
                          Misura del canone 
 
  La  misura  dei  canoni  annuali  per  le  concessioni   di   linee
telefoniche ad uso  privato  e'  stabilita  in  L.  20.000  per  ogni
circuito di comunicazione fino a tre chilometri con due  telefoni  ed
in L. 2000 per ogni chilometro o frazione in piu' dei primi tre e per
ogni telefono in piu' dei primi due. 
  Detto canone e' raddoppiato per le linee telefoniche a servizio  di
elettrodotti, oleodotti, acquedotti, gasdotti  e  teleferiche  e  per
tutte le linee ed impianti che si svolgono in territori  appartenenti
a comuni diversi. 
  Le linee telefoniche private a servizio di elettrodotti, oleodotti,
acquedotti e gasdotti, appartenenti a  concessionari  diversi  e  tra
loro interconnesse, sono soggette ad un canone annuo pari a L. 65.000
per ogni punto di  interconnessione  e  per  ciascun  concessionario,
oltre al canone di cui al comma precedente. 
  Per la futura revisione dei canoni di cui al presente articolo,  si
provvede   con   decreto   del   Ministro   per   le   poste   e   le
telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.