(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 279)
                              Art. 279. 
                   Collegamento alla rete pubblica 
 
  I concessionari e l'Azienda  di  Stato  per  i  servizi  telefonici
possono concedere ai proprietari di linee telefoniche ad uso  privato
il collegamento delle dette linee alle reti telefoniche pubbliche  di
rispettiva pertinenza, alle condizioni stabilite nel regolamento.