(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 28)
                              Art. 28. 
Determinazione dell'indennita' per  le  corrispondenze  ed  i  pacchi
                         affidati alla posta 
 
  L'ammontare dell'indennita' per la  corrispondenza  e  gli  oggetti
affidati alla posta, nei casi in cui  essa  e'  dovuta  a  norma  del
presente decreto, e' determinato con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica,  su  proposta  del   Ministro   per   le   poste   e   le
telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito
il Consiglio dei Ministri.