(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 281)
                              Art. 281. 
               Definizione e limiti della rete urbana 
 
  La rete urbana comprende di regola il territorio di un solo  comune
e puo' estendersi entro un raggio massimo di 10 km. dal centro. 
  Per comprendere nella rete  urbana  territori  di  comuni  diversi,
ovvero per estenderla oltre il raggio  di  10  km.,  occorre  che  il
concessionario ottenga l'autorizzazione dell'Amministrazione. 
  Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha  la  facolta'
di imporre al concessionario di servizi telefonici  ad  uso  pubblico
l'obbligo della istituzione di reti urbane quando ricorrano  speciali
condizioni da determinarsi negli atti di concessione.