(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 282)
                              Art. 282. 
         Obbligo dell'abbonato di assunzione di nuova utenza 
 
  L'esercente il servizio ha  diritto  di  chiedere  all'abbonato  la
assunzione in abbonamento di  altre  linee  qualora  accerti  che  il
numero delle chiamate non seguite da comunicazione, per l'occupazione
delle  linee  di  cui  gia'  dispone,  risulti   cosi'   elevato   da
compromettere il regolare svolgimento del servizio. 
  In caso di contestazione decide l'ispettorato di zona  dell'Azienda
di Stato per i servizi telefonici territorialmente competente.