(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 283)
                              Art. 283. 
                       Abbonamento al servizio 
 
  La richiesta di  abbonamento  telefonico  implica  accettazione  di
tutte le norme e condizioni contenute nel regolamento di servizio. 
  Il regolamento di servizio deve essere approvato  con  decreto  del
Ministro per  le  poste  e  le  telecomunicazioni  e  la  polizza  di
abbonamento  non  deve  contenere  condizioni  in  contrasto  con  il
regolamento stesso e con le leggi vigenti. 
  La durata  dell'abbonamento  e'  disciplinata  dal  regolamento  di
servizio. 
  Le polizze di abbonamento alle reti urbane o alle linee interurbane
esercitate direttamente dallo Stato, sono  esenti  dalle  imposte  di
registro e di bollo.