Art. 284. Impianti supplementari ed accessori da eseguire dall'esercente Il concessionario e' obbligato a collegare su richiesta degli abbonati, entro i limiti stabiliti dal regolamento, uno o piu' apparecchi, in derivazione interna dall'apparecchio principale, o impianti accessori, alle condizioni e con le tariffe annue di abbonamento, manutenzione e noleggio da determinarsi con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro.