(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 284)
                              Art. 284. 
   Impianti supplementari ed accessori da eseguire dall'esercente 
 
  Il concessionario e'  obbligato  a  collegare  su  richiesta  degli
abbonati, entro i  limiti  stabiliti  dal  regolamento,  uno  o  piu'
apparecchi, in derivazione  interna  dall'apparecchio  principale,  o
impianti accessori,  alle  condizioni  e  con  le  tariffe  annue  di
abbonamento, manutenzione e noleggio da determinarsi con decreto  del
Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con  quello
per il tesoro.