(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 286)
                              Art. 286. 
  Sanzioni per illecito uso dell'apparecchio telefonico di abbonato 
 
  L'abbonato alla rete telefonica urbana, che si serve o da' modo  ad
altri di servirsi del suo apparecchio  per  comunicazioni  contro  la
morale o l'ordine pubblico, o per recare  molestia  o  disturbo  alla
quiete  privata,   decade   dall'abbonamento   senza   diritto   alla
restituzione del canone e senza abbuono di quello che dovesse  ancora
pagare a termine del  contratto,  salva  ogni  altra  responsabilita'
prevista dalle leggi vigenti.