Art. 287. Pubblicazione, vendita e distribuzione degli elenchi degli abbonati alle reti telefoniche urbane di determinate zone La pubblicazione, sotto qualsiasi forma, la vendita e la distribuzione degli elenchi degli abbonati alle reti telefoniche urbane o di guide telefoniche per determinate zone o di estratti sono riservate esclusivamente all'esercente del servizio telefonico, il quale dovra' pubblicare, ogni anno, gli elenchi dei propri abbonati.