(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 287)
                              Art. 287. 
Pubblicazione, vendita e distribuzione degli elenchi  degli  abbonati
          alle reti telefoniche urbane di determinate zone 
 
  La  pubblicazione,  sotto  qualsiasi  forma,  la   vendita   e   la
distribuzione degli elenchi  degli  abbonati  alle  reti  telefoniche
urbane o di guide telefoniche per determinate zone o di estratti sono
riservate esclusivamente all'esercente del  servizio  telefonico,  il
quale dovra' pubblicare, ogni anno, gli elenchi dei propri abbonati.