Art. 288. Pubblicazione, vendita e distribuzione dell'elenco generale degli abbonati alle reti telefoniche urbane La pubblicazione, sotto qualsiasi forma, la vendita e la distribuzione dell'elenco generale di tutti gli abbonati della Repubblica o di guide telefoniche generali o di estratti sono riservate esclusivamente all'Amministrazione che vi provvede direttamente, oppure per concessione ad uno degli istituti di previdenza sottoposti alla sua vigilanza e tutela. I concessionari dei servizi telefonici sono obbligati a fornire i dati e le notizie necessari nei modi e nei termini stabiliti dall'Amministrazione.