(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 29)
                              Art. 29. 
                   Concessione di servizi postali 
 
  Il direttore  provinciale  delle  poste  ha  facolta'  di  dare  in
concessione,  nelle  forme  stabilite  dal  regolamento,  i  seguenti
servizi: 
    1) accettazione  e  recapito  (per  espresso)  di  corrispondenze
epistolari entro i confini del comune di loro provenienza; 
    2) recapito con mezzi propri, da parte di banche, ditte, istituti
ed enti  in  genere  e  loro  agenzie  o  succursali,  delle  proprie
corrispondenze epistolari entro i confini dei rispettivi  comuni  nei
quali risiedono; 
    3) recapito delle corrispondenze  ordinarie  e  raccomandate  per
espresso; 
    4) esercizio dei casellari, aperti o chiusi, per la distribuzione
delle corrispondenze; 
    5) impianti di comunicazioni dirette pneumatiche con  gli  uffici
postali e telegrafici collegati alla rete di posta  pneumatica  dello
Stato; 
    6) trasporto  di  pacchi  e  colli,  soggetti  alla  disposizione
dell'art. 1 del presente decreto, di peso fino a 20 chilogrammi. 
  La concessione per i servizi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4)  e  5)
e' accordata con ordinanza del direttore provinciale delle  poste  in
base ad appositi capitolati preventivamente approvati con decreto del
Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di
amministrazione. 
  La concessione, di cui al n.  6),  risulta  da  apposito  attestato
rilasciato dal direttore provinciale delle poste. 
  Le concessioni non possono essere cedute a terzi senza il  consenso
dell'Amministrazione.