Art. 29. Concessione di servizi postali Il direttore provinciale delle poste ha facolta' di dare in concessione, nelle forme stabilite dal regolamento, i seguenti servizi: 1) accettazione e recapito (per espresso) di corrispondenze epistolari entro i confini del comune di loro provenienza; 2) recapito con mezzi propri, da parte di banche, ditte, istituti ed enti in genere e loro agenzie o succursali, delle proprie corrispondenze epistolari entro i confini dei rispettivi comuni nei quali risiedono; 3) recapito delle corrispondenze ordinarie e raccomandate per espresso; 4) esercizio dei casellari, aperti o chiusi, per la distribuzione delle corrispondenze; 5) impianti di comunicazioni dirette pneumatiche con gli uffici postali e telegrafici collegati alla rete di posta pneumatica dello Stato; 6) trasporto di pacchi e colli, soggetti alla disposizione dell'art. 1 del presente decreto, di peso fino a 20 chilogrammi. La concessione per i servizi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) e' accordata con ordinanza del direttore provinciale delle poste in base ad appositi capitolati preventivamente approvati con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione. La concessione, di cui al n. 6), risulta da apposito attestato rilasciato dal direttore provinciale delle poste. Le concessioni non possono essere cedute a terzi senza il consenso dell'Amministrazione.