(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 290)
                              Art. 290. 
Divieto di pubblicazione, vendita e distribuzione degli elenchi degli
          abbonati alle reti telefoniche urbane - Sanzioni 
 
  Chiunque pubblichi, venda o distribuisca comunque,  a  pagamento  o
gratuitamente, elenchi di abbonati al telefono, sotto qualsiasi forma
o  denominazione,  o  altre  pubblicazioni  in  contravvenzione  alle
disposizioni degli artt. 287 e 288, e' punito con  l'ammenda  fino  a
lire 400.000. 
  Le pubblicazioni suddette sono  soggette  a  sequestro  ovunque  si
trovino anche se non ancora poste in vendita o in distribuzione.