(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 291)
                              Art. 291. 
           Pagamento delle tasse - Conversazioni a credito 
 
  Nessuno puo' essere ammesso a corrispondere sulle linee interurbane
se prima non abbia pagato la tassa relativa. 
  Le conversazioni interurbane possono essere  effettuate  a  credito
dalle cabine pubbliche, esclusivamente se richieste per gravi  motivi
di pubblica  sicurezza  o  di  ordine  pubblico  o  per  altra  grave
necessita' pubblica. 
  In  tal  caso  il  funzionario   od   agente,   che   richiede   la
conversazione, deve documentare la  propria  qualita'  e  dichiarare,
sotto la propria responsabilita', che la conversazione e' di servizio
e urgente.