(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 292)
                              Art. 292. 
                  Pagamento anticipato del servizio 
 
  Quando le conversazioni interurbane hanno luogo dal domicilio degli
abbonati  alla  rete  urbana  o  dai   posti   telefonici   pubblici,
l'esercente la rete potra' esigere direttamente dai  richiedenti  una
sopratassa nella misura sabilita con  decreto  dal  Ministro  per  le
poste   e   le   telecomunicazioni,   sentito   il    consiglio    di
amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro. 
  L'abbonato che intende effettuare una conversazione  dal  domicilio
e'  tenuto,  su  richiesta  dell'esercente   la   rete,   a   versare
anticipatamente  una  somma  corrispondente  alle  conversazioni  che
presumibilmente  domandera'  in  un  trimestre,  con   l'obbligo   di
reintegrarla,   quando   risulti   superata   per    le    effettuate
comunicazioni. 
  Gli uffici dipendenti dalle amministrazioni statali non sono tenuti
a tale versamento: essi sono pero' tenuti al  pagamento  delle  tasse
per conversazioni interurbane nello stesso limite di tempo  accordato
agli utenti privati.