Art. 292. Pagamento anticipato del servizio Quando le conversazioni interurbane hanno luogo dal domicilio degli abbonati alla rete urbana o dai posti telefonici pubblici, l'esercente la rete potra' esigere direttamente dai richiedenti una sopratassa nella misura sabilita con decreto dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro. L'abbonato che intende effettuare una conversazione dal domicilio e' tenuto, su richiesta dell'esercente la rete, a versare anticipatamente una somma corrispondente alle conversazioni che presumibilmente domandera' in un trimestre, con l'obbligo di reintegrarla, quando risulti superata per le effettuate comunicazioni. Gli uffici dipendenti dalle amministrazioni statali non sono tenuti a tale versamento: essi sono pero' tenuti al pagamento delle tasse per conversazioni interurbane nello stesso limite di tempo accordato agli utenti privati.