(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 293)
                              Art. 293. 
       Riscossione degli importi per i servizi resi all'utenza 
 
  L'esercente la rete telefonica urbana risponde verso l'esercente la
rete interurbana, delle tasse per  le  conversazioni  effettuate  dai
propri abbonati dal loro domicilio o  dagli  utenti  presso  i  posti
telefonici pubblici dello stesso esercente la rete urbana.