(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 294)
                              Art. 294. 
                   Servizi notturni in abbonamento 
               Prenotazioni ad ora fissa per la stampa 
 
  Nelle  ore  notturne,  subordinatamente  all'orario  degli  uffici,
telefonici, sono ammessi abbonamenti per comunicazioni interurbane da
scambiarsi ad ora fissa e per non meno di 30 giorni consecutivi,  fra
due posti telefonici determinati. 
  Gli    abbonamenti    per    comunicazioni    internazionali     ed
intercontinentali sono, invece,  soggetti  alle  condizioni  previste
dalle convenzioni e dagli accordi internazionali. 
  L'Amministrazione ha la facolta' di sospendere l'esercizio di  tali
abbonamenti per ragioni tecniche di servizio. 
  E' data facolta' all'Amministrazione di emanare  le  norme  per  la
concessione alla stampa, durante  l'orario  diurno,  di  prenotazioni
telefoniche ad ora fissa con ribasso sulle tariffe ordinarie.