(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 295)
Art. 295.
Utilizzazione di circuiti telefonici diretti
Chiunque puo' chiedere l'uso di un collegamento telefonico diretto
punto a punto per effettuare conversazioni telefoniche fra due sedi
di sua pertinenza ubicate nella stessa rete urbana o in reti urbane
diverse.
Il collegamento telefonico diretto punto a punto puo' essere
richiesto anche fra due sedi di pertinenza di due soggetti diversi.
Il collegamento telefonico diretto punto a punto puo' essere dato
in uso compatibilmente con le esigenze del pubblico servizio sulla
rete a commutazione.