(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 295)
                              Art. 295. 
            Utilizzazione di circuiti telefonici diretti 
 
  Chiunque puo' chiedere l'uso di un collegamento telefonico  diretto
punto a punto per effettuare conversazioni telefoniche fra  due  sedi
di sua pertinenza ubicate nella stessa rete urbana o in  reti  urbane
diverse. 
  Il collegamento  telefonico  diretto  punto  a  punto  puo'  essere
richiesto anche fra due sedi di pertinenza di due soggetti diversi. 
  Il collegamento telefonico diretto punto a punto puo'  essere  dato
in uso compatibilmente con le esigenze del  pubblico  servizio  sulla
rete a commutazione.