(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 296)
                              Art. 296. 
                          Interconnessione 
 
  L'esercente puo' consentire l'interconnessione di piu' collegamenti
punto a punto in uso ad uno stesso utente; in  tal  caso  l'esercente
provvede a tutto quanto  necessario  per  la  predisposizione  ed  il
funzionamento della interconnessione. 
  L'utente e' tenuto a corrispondere per l'interconnessione un canone
supplementare. 
  Il collegamento non puo' essere messo a  disposizione  di  terzi  e
deve  venir  utilizzato  esclusivamente  per  la  corrispondenza   di
pertinenza dell'utente.