(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 296)
Art. 296.
Interconnessione
L'esercente puo' consentire l'interconnessione di piu' collegamenti
punto a punto in uso ad uno stesso utente; in tal caso l'esercente
provvede a tutto quanto necessario per la predisposizione ed il
funzionamento della interconnessione.
L'utente e' tenuto a corrispondere per l'interconnessione un canone
supplementare.
Il collegamento non puo' essere messo a disposizione di terzi e
deve venir utilizzato esclusivamente per la corrispondenza di
pertinenza dell'utente.