(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 297)
                              Art. 297. 
              Tariffe per l'uso di collegamenti diretti 
 
  Le tariffe per l'uso, per il contributo impianto, per il trasloco e
per l'interconnessione dei collegamenti  oggetto  del  presente  Capo
sono  stabilite  con  decreto  del  Ministro  per  le  poste   e   le
telecomunicazioni,  sentito  il   consiglio   d'amministrazione,   di
concetto con il Ministro per il tesoro.