(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 299)
                              Art. 299. 
      Fonodettatura dei telegrammi dal domicilio dell'abbonato 
 
  Gli  abbonati  al  servizio  telefonico  possono   utilizzare   gli
apparecchi in  loro  utenza  per  inoltrare  e  ricevere  telegrammi,
tramite gli  appositi  uffici  di  fonodettatura,  secondo  le  norme
stabilite nel regolamento. 
  Essi non sono tenuti a costituire  uno  speciale  deposito,  quando
risultino gia' aderenti al servizio interurbano, ai  sensi  dell'art.
292. 
  L'istituzione  di  uffici  di  fonodettatura  e  le  modalita'  del
servizio sono stabilite dalla stessa Amministrazione,  previa  intesa
con l'esercente telefonico.