Art. 299. Fonodettatura dei telegrammi dal domicilio dell'abbonato Gli abbonati al servizio telefonico possono utilizzare gli apparecchi in loro utenza per inoltrare e ricevere telegrammi, tramite gli appositi uffici di fonodettatura, secondo le norme stabilite nel regolamento. Essi non sono tenuti a costituire uno speciale deposito, quando risultino gia' aderenti al servizio interurbano, ai sensi dell'art. 292. L'istituzione di uffici di fonodettatura e le modalita' del servizio sono stabilite dalla stessa Amministrazione, previa intesa con l'esercente telefonico.