(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 3)
                               Art. 3. 
Attribuzioni esercitate dalle aziende dipendenti dal Ministero  delle
                   poste e delle telecomunicazioni 
 
  Le  attribuzioni  spettanti  al  Ministero  delle  poste  e   delle
telecomunicazioni per i servizi postali, di bancoposta,  telegrafici,
radioelettrici e telefonici sono esercitate dalle aziende  dipendenti
secondo l'ordinamento in vigore. 
  Il Ministro presiede a tutti i servizi, assistito da  un  consiglio
di amministrazione. Il parere del  consiglio  di  amministrazione  e'
obbligatorio  sia  nei  casi  espressamente  indicati  nel   presente
decreto, sia anche  negli  altri  previsti  nel  regio  decreto-legge
istitutivo del 23 aprile 1925, n. 520,  e  successive  modificazioni,
riguardanti l'ordinamento dell'Amministrazione delle  poste  e  delle
telecomunicazioni, e nel regio decreto-legge 14 giugno 1925, n.  884,
concernente l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, e successive
modificazioni ed integrazioni.