Art. 30. Concessioni postali - Inadempienza Il direttore provinciale delle poste, nell'ambito della sua competenza territoriale, oltre che per inadempienza alle clausole della concessione, ha in ogni tempo facolta' di sospenderne l'esercizio o revocarla per ragioni di pubblico interesse o per mancanza di fiducia. Il direttore provinciale determina se e in quale misura sia dovuto un indennizzo. La concessione e' revocata quando nei confronti del concessionario sia stata pronunciata dichiarazione di fallimento o sentenza di condanna che importi l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o sia stata disposta la cancellazione dal registro tenuto dalla camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato.