(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 30)
                              Art. 30. 
                 Concessioni postali - Inadempienza 
 
  Il  direttore  provinciale  delle  poste,  nell'ambito  della   sua
competenza territoriale, oltre che  per  inadempienza  alle  clausole
della  concessione,  ha  in  ogni  tempo  facolta'   di   sospenderne
l'esercizio o revocarla per  ragioni  di  pubblico  interesse  o  per
mancanza di fiducia. 
  Il direttore provinciale determina se e in quale misura sia  dovuto
un indennizzo. 
  La concessione e' revocata quando nei confronti del  concessionario
sia stata pronunciata  dichiarazione  di  fallimento  o  sentenza  di
condanna che importi l'interdizione  anche  temporanea  dai  pubblici
uffici o sia stata disposta  la  cancellazione  dal  registro  tenuto
dalla camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato.