(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 300)
                              Art. 300. 
      Svolgimento del servizio telegrafico da uffici telefonici 
 
  Nelle localita' dotate di  ufficio  telefonico,  ma  sprovviste  di
servizio telegrafico, ed in quelle con servizio telegrafico ad orario
ridotto, e' in facolta' dell'Amministrazione, d'intesa con il gestore
del servizio telefonico, di  disporre  che  il  servizio  telegrafico
venga svolto dall'ufficio telefonico con le modalita',  i  limiti  ed
alle condizioni stabilite in apposita convenzione.