Art. 300. Svolgimento del servizio telegrafico da uffici telefonici Nelle localita' dotate di ufficio telefonico, ma sprovviste di servizio telegrafico, ed in quelle con servizio telegrafico ad orario ridotto, e' in facolta' dell'Amministrazione, d'intesa con il gestore del servizio telefonico, di disporre che il servizio telegrafico venga svolto dall'ufficio telefonico con le modalita', i limiti ed alle condizioni stabilite in apposita convenzione.