(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 301)
                              Art. 301. 
                Riscossione dei proventi telegrafici 
 
  Il concessionario del  servizio  telefonico  risponde  direttamente
verso l'Amministrazione delle somme a questa dovute per i  telegrammi
in partenza dal domicilio  degli  abbonati  o  dai  posti  telefonici
pubblici.