(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 302)
                              Art. 302. 
                  Servizio commissioni telefoniche 
 
  Sulle linee telefoniche interurbane e' ammesso, compatibilmente con
le esigenze del traffico ordinario, il servizio delle commissioni per
telefono. 
  La commissione deve essere formulata in  linguaggio  chiaro  ed  in
lingua italiana od in altra lingua espressamente consentita. 
  Sono ammesse soltanto le commissioni di interesse privato.