(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 303)
                              Art. 303. 
 Apertura di posti telefonici pubblici a richiesta di enti o privati 
 
  L'apertura di posti telefonici pubblici permanenti o temporanei, su
richiesta di enti o privati e' consentita purche'  i  richiedenti  ne
assumano interamente le spese.