(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 306)
                              Art. 306. 
                   Tariffe interurbane - Riduzioni 
 
  Le tariffe per il servizio telefonico  interurbano  sono  stabilite
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
per  le  poste  e  le   telecomunicazioni,   sentito   il   consiglio
d'amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito
il Consiglio dei Ministri. 
  E' data facolta' al Ministro per le poste e le telecomunicazioni di
accordare,   di   concerto   con   il   Ministro   per   il   tesoro,
subordinatamente alle esigenze del servizio, speciali riduzioni sulle
tariffe   telefoniche   interurbane,   nei   limiti   stabiliti   dal
regolamento, in determinati giorni nelle ore notturne e per i servizi
in abbonamento di cui al primo comma dell'art. 294.