(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 309)
                              Art. 309. 
        Soprattassa per dettatura dei telegrammi per telefono 
 
  L'inoltro dei telegrammi per  telefono  puo'  essere  assoggettato,
oltreche' alle ordinarie tasse telegrafiche, ad una  soprattassa  che
tenga conto della relativa prestazione. 
  E' in facolta' dell'Amministrazione stabilire  analoga  soprattassa
di ricezione fonica dei telegrammi da parte degli abbonati. 
  L'ammontare  della  soprattassa  e'  determinato  con  decreto  del
Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di
amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro.