(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 31)
                              Art. 31. 
           Oblazione amministrativa delle contravvenzioni 
 
  Per i reati preveduti dal presente decreto  in  materia  postale  e
puniti con  la  sola  pena  dell'ammenda,  i  contravventori  possono
chiedere di essere  ammessi  all'oblazione  in  sede  amministrativa,
entro il termine di dieci giorni da quello in cui il reato  e'  stato
contestato ovvero dalla  notificazione  dell'accertamento  del  reato
stesso. 
  La  domanda  di  oblazione  deve  essere   diretta   al   direttore
provinciale  delle  poste  e  delle   telecomunicazioni   nella   cui
circoscrizione e' stata commessa la contravvenzione. 
  Il direttore provinciale ammette il  contravventore  all'oblazione,
intimando a quest'ultimo  il  pagamento,  entro  dieci  giorni  dalla
notificazione della decisione, di una somma non inferiore alla misura
minima  dell'ammenda  preveduta  per  reato,  oltre  alle  spese   di
notificazione ed altre eventualmente occorse.