(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 310)
                              Art. 310. 
    Ripartizione della soprattassa fra gli esercenti interessati 
 
  La ripartizione della soprattassa di cui al precedente articolo 309
fra  l'Amministrazione  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni   e
l'esercente il servizio telefonico e' stabilita mediante  convenzione
fra gli esercenti dei due servizi interessati,  secondo  criteri  che
tengano conto della effettiva entita' della rispettiva prestazione. 
  Quando il servizio non comporta l'applicazione di una  soprattassa,
la partecipazione al prodotto da  parte  dell'esercente  il  servizio
telefonico e' regolata dalla convenzione di cui al comma precedente.