(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 311)
                              Art. 311. 
                 Tariffe per il servizio commissioni 
 
  La tariffa da corrispondersi per le  commissioni  per  telefono  e'
stabilita  con   decreto   del   Ministro   per   le   poste   e   le
telecomunicazioni,  sentito  il   consiglio   d'amministrazione,   di
concerto con il Ministro per il tesoro. 
  Quando la commissione impegni contemporaneamente  tratti  di  linee
interurbane statali e dei concessionari, nulla sara' a questi  ultimi
dovuto per l'impiego delle loro linee. 
  Spetta, invece, al concessionario una percentuale per  il  servizio
di accettazione nella misura da stabilirsi nei modi sopra indicati.