(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 312)
                              Art. 312. 
   Impianti di reti urbane con il concorso dei comuni o altri enti 
 
  Nelle zone accordate in concessione, i  comuni  o  gli  altri  enti
interessati  possono  esigere  dal  concessionario,  fuori  dei  casi
previsti dall'art. 281, l'impianto di  reti  telefoniche  urbane  col
concorso della meta' nella spesa relativa, quando vi siano almeno  25
abbonati da collegare fra loro. 
  Possono anche richiedere, con lo stesso concorso,  l'estensione  di
reti urbane, gia' esistenti, a comuni il cui capoluogo  sia  compreso
nell'ambito prescritto nell'art. 281, mediante istituzione  di  posti
telefonici pubblici. 
  Il  concessionario  puo',  peraltro,  subordinare   la   esecuzione
dell'impianto alla condizione che  i  comuni  interessati  forniscano
gratuitamente i locali idonei per gli uffici.