(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 313)
                              Art. 313. 
                     Manutenzione degli impianti 
 
  L'esercizio, la  sorveglianza  e  la  manutenzione  degli  impianti
urbani ed interurbani, eseguiti col concorso, a fondo perduto, totale
o parziale, delle regioni, delle province o dei  comuni  o  di  altri
enti  sono  interamente  a  carico  del  concessionario,   al   quale
appartengono tutti i prodotti della gestione. Su detti prodotti resta
fermo l'obbligo del pagamento del canone previsto dall'art. 275.