Art. 313. Manutenzione degli impianti L'esercizio, la sorveglianza e la manutenzione degli impianti urbani ed interurbani, eseguiti col concorso, a fondo perduto, totale o parziale, delle regioni, delle province o dei comuni o di altri enti sono interamente a carico del concessionario, al quale appartengono tutti i prodotti della gestione. Su detti prodotti resta fermo l'obbligo del pagamento del canone previsto dall'art. 275.