(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 314)
                              Art. 314. 
                       Servizi radioelettrici 
 
  Ricadono sotto il presente titolo le  radiodiffusioni,  nonche'  le
trasmissioni, emissioni  e  ricezioni  effettuate  a  mezzo  di  onde
radioelettriche,  escluse  quelle  destinate  ad  integrare  le  reti
telefoniche e telegrafiche ad uso pubblico.