(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 317)
                              Art. 317. 
Organizzazione dei servizi radioelettrici terrestri per la  sicurezza
della  navigazione  marittima  -  Stazioni  radioelettriche  ad   uso
                              militare 
 
  Fermo restando il disposto della legge 30 gennaio 1963, n. 141,  in
materia  di  sicurezza  della  navigazione   aerea,   la   competenza
sull'organizzazione dei  servizi  radioelettrici  terrestri  inerenti
alla sicurezza della navigazione marittima spetta al Ministero  della
marina mercantile, il quale, per lo svolgimento di tale servizio,  si
avvale della esistente organizzazione delle stazioni  radio  costiere
dell'Amministrazione  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni,  cui
devono essere rimborsate le spese, a norma del precedente art. 19. 
  Per  l'impianto  e  l'esercizio  delle  stazioni  ad  uso  militare
provvede direttamente il Ministero della difesa.