(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 318)
                              Art. 318. 
                        Licenza di esercizio 
 
  Presso ogni  singola  stazione  radioelettrica  di  cui  sia  stato
concesso  l'esercizio  deve  essere  conservata  l'apposita   licenza
rilasciata    dall'Amministrazione    delle     poste     e     delle
telecomunicazioni. 
  Per le stazioni riceventi del servizio di radiodiffusione il titolo
di abbonamento tiene luogo della licenza.