(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 319)
                              Art. 319. 
                   Norme tecniche per gli impianti 
 
  Tutti  gli  impianti  in  concessione  o  altrimenti   autorizzati,
compresi quelli eseguiti a cura delle  amministrazioni  dello  Stato,
devono rispondere alle norme tecniche vigenti in  materia  ed  essere
costituiti esclusivamente da apparecchiature omologate o  autorizzate
dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.