(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 32)
                              Art. 32. 
  Esclusivita' dello Stato per la fabbricazione delle carte valori 
 
  E' riservata  allo  Stato  la  fabbricazione  della  carta  per  le
carte-valori postali, delle carte-valori medesime e dei  punzoni  per
le macchine affrancatrici. 
  Il valore e le  caratteristiche  delle  carte-valori  postali  sono
determinati con decreto  emesso  dal  Ministro  per  le  poste  e  le
telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro,  sentito  il
consiglio di amministrazione, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.