(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 320)
                              Art. 320. 
         Importazione definitiva di materiali radioelettrici 
 
  L'importazione,  da  tutti  o  da  determinati  Stati   esteri   di
apparecchi e materiali  radioelettrici  puo'  essere  assoggettata  a
speciali autorizzazioni  da  rilasciarsi  dall'Amministrazione  delle
poste e delle telecomunicazioni. 
  I tipi di apparecchi e le categorie di materiali, nonche'  i  paesi
per i quali sia necessaria l'autorizzazione di cui trattasi,  saranno
determinati  con  decreto  del   Ministro   per   le   poste   e   le
telecomunicazioni, di concerto con i  Ministri  per  l'industria,  il
commercio e l'artigianato, per il commercio con  l'estero  e  per  le
finanze.