Art. 320. Importazione definitiva di materiali radioelettrici L'importazione, da tutti o da determinati Stati esteri di apparecchi e materiali radioelettrici puo' essere assoggettata a speciali autorizzazioni da rilasciarsi dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. I tipi di apparecchi e le categorie di materiali, nonche' i paesi per i quali sia necessaria l'autorizzazione di cui trattasi, saranno determinati con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il commercio con l'estero e per le finanze.