Art. 321. Elenchi dei concessionari La pubblicazione, sotto qualsiasi forma, la vendita e la distribuzione anche gratuita di elenchi o guide generali dei concessionari dei servizi radioelettrici ed i supplementi di elenchi o guide sono di esclusiva competenza dell'Amministrazione. La loro stampa puo' essere affidata, ove necessario, direttamente all'industria privata specializzata. Si applicano le norme di cui al terzo e quarto comma del precedente art. 247.