(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 322)
                              Art. 322. 
            Condizioni per il rilascio della concessione 
 
  L'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche ad uso privato
possono essere concessi nella forma e nei limiti di cui agli articoli
213 e 214. 
  Possono  essere  rilasciate  nella  forma  di  cui  all'art.   213,
indipendentemente dai limiti di cui all'art. 214, concessioni per  la
ricezione, anche dall'estero, di radiotrasmissioni  di  informazioni,
notizie e fotografie giornalistiche, commerciali e di borsa. 
  Titolari della concessione possono essere esclusivamente organi  di
stampa quotidiana o periodica,  agenzie  o  uffici  di  informazione,
rappresentanze diplomatiche, organizzazioni di radiodiffusione  o  di
televisione.