(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 323)
                              Art. 323. 
       Canoni per le concessioni in ponte radio ad uso privato 
 
  I canoni per le concessioni a privati di  stazioni  radioelettriche
di cui  alla  presente  sezione  sono  determinati  con  decreto  del
Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di
amministrazione. 
  Nel  caso  in  cui  coesista  con  il  collegamento   concesso   il
corrispondente  mezzo  trasmissivo  della   Amministrazione   o   dei
concessionari dei servizi di telecomunicazioni, il canone deve essere
pari a quello che sarebbe dovuto se la prestazione fosse fornita  dal
gestore, dedotta una equa quota per rimborso da spese di  impianto  e
di manutenzione. 
  I canoni predetti debbono essere  ridotti  almeno  del  25%  per  i
collegamenti radio a sussidio di attivita'  che  siano  attinenti  in
modo particolare alla sicurezza delle persone.