Art. 325. Concessione per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche da parte di aziende, istituzioni ed enti stranieri La concessione per l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche di cui all'art. 322 del presente decreto puo' essere accordata dall'Amministrazione, previo parere favorevole dei Ministeri degli affari esteri, della difesa e dell'interno, ad aziende o istituzioni o enti non in possesso del requisito della nazionalita' italiana previsto dall'art. 186 del presente decreto a condizione di reciprocita' da parte degli Stati esteri di appartenenza. La concessione e' accordata per un periodo non superiore ad un anno, salvo rinnovo.