(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 325)
                              Art. 325. 
Concessione per l'impianto e l'esercizio di stazioni  radioelettriche
         da parte di aziende, istituzioni ed enti stranieri 
 
  La  concessione  per  l'impianto  e  l'esercizio   delle   stazioni
radioelettriche di cui all'art. 322 del presente decreto puo'  essere
accordata  dall'Amministrazione,   previo   parere   favorevole   dei
Ministeri degli  affari  esteri,  della  difesa  e  dell'interno,  ad
aziende o istituzioni o enti non  in  possesso  del  requisito  della
nazionalita' italiana previsto dall'art. 186 del presente  decreto  a
condizione  di  reciprocita'  da  parte   degli   Stati   esteri   di
appartenenza. 
  La concessione e' accordata per un  periodo  non  superiore  ad  un
anno, salvo rinnovo.